La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 18 aprile 2024, resa nella causa C-89/2023, nello scrutinare la normativa portoghese alla luce del diritto europeo, ha stabilito che le prestazioni relative all’organizzazione di vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali, relative alla concessione di crediti su pegno, di modo che esse non condividono il medesimo trattamento fiscale riservato a tali prestazioni principali in materia di Iva.
Una società portoghese esercita un’attività di mutuante su pegno, consistente nella concessione di prestiti garantiti da beni…
